Accesso civico
ACCESSO CIVICO
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
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L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dal Liceo A. Avogadro, è disponibile il modulo online.
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L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA) AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile nel menu di questa pagina un modulo (sia in formato PDF, sia in formato editabile) da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta potrà essere sottoscritta:
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con firma digitale direttamente sul file;
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con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Invio telematico
La richiesta potrà essere spedita, anche tramite modulo disponibile in questa pagina, ad uno degli indirizzi di posta elettronica del Liceo A. Avogadro di Biella.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PEC: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Invio con posta ordinaria
l modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo:
LICEO A. AVOGADRO Via Galimberti, 5 - 13900 BIELLA (BI)
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).